BLP
2025/17
Diritto romano e Fondamenti del Diritto Europeo nella formazione del giurista
The Roman Foundations of European Law aim to highlight the influences that Roman legal experience has had on modern law, in particular on the common European experience, whose legal “foundations”, both in private and public law, have historical, systematic, conceptual, and even linguistic, semantic and lexical roots in the works of Roman jurists, in the systems of both civil and common law.
Modern legal science has in fact shaped its own conceptual categories for their interpretation and practical application based on the hermeneutical principles developed by Roman jurisprudence, while the legal experiences of modern legislative systems traditionally rely on reflections of that jurisprudence.
In this regard, the famous Goethe’s metaphor is emblematic: concerning the role played by Roman law in the European legal tradition, he wrote that he had the impression of facing an “undying institution, which, like a duck diving into the water, disappears from time to time but is never entirely lost and sooner or later resurfaces in all its vitality”.
Il nuovo piano di studi del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano ha introdotto, dall’anno accademico 2021/2022, fra i corsi obbligatori del percorso curriculare degli studenti del secondo anno, l’insegnamento denominato “Fondamenti del Diritto europeo”,[1] impartito in lingua inglese con il titolo Roman Foundations of European Law.
Come previsto dalle disposizioni ministeriali, l’insegnamento è affidato ai professori di Diritto romano.[2]
Si tratta, a ben vedere, nel quadro del processo di internazionalizzazione perseguito dalla School of Law, di un potenziamento degli insegnamenti romanistici, quale coerente esito della sensibilità mostrata dalla Facoltà ai profili storici e comparatistici del sapere giuridico, come anche dimostra la rilevanza attribuita, fin dall’avvio della nuova esperienza degli studi di giurisprudenza nell’ambito della Facoltà di Economia, or sono vent’anni, all’insegnamento obbligatorio del primo anno – il tradizionale corso di Istituzioni di Diritto romano – nella piena consapevolezza del patrimonio, di metodo e di conoscenza, anche in chiave di professionalizzazione degli studi, che si ricava, nella formazione del giurista moderno, dall’esperienza del diritto romano.
L’insegnamento di Roman foundations of roman law mira a sottolineare le influenze che l’esperienza giuridica romana ha esercitato sul diritto moderno e, in particolare, sulla comune esperienza europea,[3] i cui “fondamenti” giuridici, tanto nel settore del diritto privato, quanto nel settore del diritto pubblico,[4] affrontano le radici, storiche e sistematiche, oltre che concettuali e financo linguistiche, semantiche e lessicali, sia nei sistemi di civil law, che in quelli di common law, nelle opere dei giuristi romani.[5]
La scienza giuridica moderna, infatti, ha formato le proprie categorie concettuali e i criteri per la loro interpretazione teorica e per l’applicazione pratica sui canoni ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza romana, sulla cui riflessione si basano tradizionalmente le esperienze giuridiche dei moderni sistemi normativi.[6]
Lo studio della tradizione giuridica romana, seppure non esente, come ogni categoria del sapere umano, da alterne fortune,[7] non ha mai abdicato al proprio ruolo di elemento fondante di ogni esperienza giuridica, anche contemporanea: al riguardo, è emblematica la celebre metafora di Goethe, che, in relazione al ruolo assunto dal diritto romano nella tradizione giuridica europea, scriveva – in modo assai significativo – di avere l’impressione di trovarsi di fronte ad una “istituzione intramontabile, la quale, simile ad un’anatra che si immerge nell’acqua, di tanto in tanto scompare, ma non va mai interamente perduta e prima o poi riemerge in tutta la sua vitalità”.[8]
Pur non essendo evidentemente ipotizzabile di fare assurgere il diritto romano a sistema positivo,[9] poichè distante da realtà sociali, culturali ed economiche non comparabili con quelle della tradizione antica,[10] è certo che, grazie al suo primato scientifico e culturale, quando si è posto il tema della formazione di un “diritto europeo”,[11] è parso naturale rifarsi alla tradizione romanistica per la formazione di un sistema giuridico che, nel quadro di un’impostazione metodologica di matrice comparatistica e storicistica,[12] attribuisse all’esperienza giuridica del diritto romano il ruolo e la funzione di matrice fondante di un ordinamento comune agli stati membri dell’Unione Europea.[13]
In tale chiave, è oggi particolarmente vivo l’interesse per lo studio del diritto romano, quale esperienza storica irrinunciabile per la creazione e per l’applicazione di un diritto comune europeo,[14] con valenza universale e in prospettiva unitaria, tradizionalmente definito con la evocativa espressione di “ius commune”.[15]
Un sintagma, del resto, che trova significativo richiamo nel “ius commune omnium”, patrimonio di tutti i cittadini romani, utilizzato, per la prima volta, proprio dai giuristi classici, come si legge nel passo di apertura del Digesto di Giustiniano (D. 1.1.9),[16] che è parte, come noto, di quell’opera giuridica fondamentale denominata Corpus Iuris Civilis.[17]
Un’espressione (communi omnium hominum iure utitur) che, a sua volta, era stata recepita dal manuale istituzionale di Gaio (Inst., 1.1),[18] destinato – in epoca classica – all’insegnamento elementare del diritto, che diverrà un modello ideale di tecnica espositiva, ancora oggi viatico indispensabile per la corretta comprensione degli istituti giuridici che fondano anche, ma non esclusivamente, il nostro ordinamento positivo. In quel compendio elementare, infatti, il giurista Gaio definiva il ius commune come il diritto delle genti (ius gentium), fondato sul ius naturale (naturalis ratio),[19] quale patrimonio collettivo comune a tutti i cittadini dell’Impero romano, da contrapporre allo ius proprium, cioè il diritto particolare di ogni singolo popolo.[20]
Ius commune, dunque, quale complesso di norme comuni, applicabili, in generale, a tutti i consociati, per indicare la ratio su cui si fonda l’intero sistema giuridico con valenza generale, che si contrapponeva allo ius singulare, cioè al sistema che – di converso – privilegiava i particolarismi, allontanandosi da una visione unitaria dell’ordinamento giuridico, destinato a regolare la vita dei sudditi dell’Impero.[21]
In tale prospettiva e nell’attuale contesto normativo, il diritto romano costituisce la matrice fondante per la costruzione di un moderno ius commune, destinato a coordinare il contenuto degli ordinamenti dei singoli Stati, specialmente sulle materie di interesse generale, sino alla delineazione di un autonomo sistema normativo – distinto da quelli nazionali, come pure da quello del diritto internazionale – che ambisca a divenire il nuovo diritto europeo, assorbendo e coordinando le regole e i principi generali interni, che derivano, a loro volta, dall’elaborazione giurisprudenziale ricavata dall’esperienza storica dell’età romana.[22]
L’obiettivo dell’insegnamento di Roman Foundations of European Law è, dunque, quello di offrire testimonianza allo studente, già in possesso delle nozioni istituzionali acquisite nel corso del primo anno, del ruolo centrale assunto dal diritto romano nell’apprendimento degli strumenti culturali e metodologici finalizzati alla conoscenza dei principi teorici, delle tecniche interpretative e delle pratiche applicative del diritto europeo, sostanziale e processuale, poichè fondato sulla tradizione storica del diritto romano, quale modello ideale per la formazione di una coscienza giuridica dell’operatore del diritto contemporaneo.[23]
L’insegnamento di “Fondamenti del diritto europeo” è stato istituito con il D.M. 21.12.1999 n. 537 in tema di “Regolamento recante norme per l’istituzione e l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali”.
Così prevede il D.M. 4.10.2000.
R. Zimmermann, Roman law, contemporary law, european law. The civilian tradition today, New York 20042: “The establishment of an intellectual connection between civil law is widely regarded as the most important prerequisite for the emergence of genuinely European legal scholarship”.
Il giurista Ulpiano distingue le due categorie di ius in base all’interesse, pubblico o privato, che viene tutelato dalle norme dell’ordinamento: D.1.1.1.2: “Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim”.
Illuminanti le parole di F.P. Casavola, Diritto romano, scienza giuridica e formazione del giurista, in Panorami 1 (1989), 3 ss., che si domanda: “quale disciplina più della romanistica è dotata degli strumenti necessari per andare dentro il contenuto dei testi sui quali i giuristi europei…si comunicavano la loro interpretatio?”.
R. Orestano, Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna 1987, 668 ss., espressamente dedicato alla centralità dello studio storico del diritto per la formazione di una comune scienza giuridica sovranazionale.
P. Koshaker, L’Europa e il diritto romano, Firenze 1962, 582 ss.
J. P. Eckermann, Gespräche mit Goethe in den lezten Jahren seines Lebens, Leipzig 1939, che cito nella traduzione italiana, a cura di A. Vigliani, dal titolo Conversazioni con Goethe negli ultimi anni della sua vita, Torino 2008, 265.
In proposito, si leggano, anche in chiave parzialmente critica, di S. Cassese, L’anatra di Goethe, in INDEX 39 (2011), pag. 26 ss. e, più di recente, il saggio di G. Santucci, Fondamenti del diritto europeo. Seminari trentini, Napoli 2012, 1 ss.; Id., Diritto romano e diritti europei. Continuità e discontinuità nelle figure giuridiche, Bologna 20182, 11 ss., ove ampia bibliografia.
Significativo, per l’attualità dell’intuizione, quanto scriveva V. Scialoja, Sul metodo dell’insegnamento del diritto romano nelle Università italiane. Lettera aperta al prof. Filippo Serafini, in AG 26 (1881), 490: “Il diritto romano puro è morto e i diritti moderni possono essere i suoi discendenti, non esso medesimo…l’essere il diritto romano un diritto morto, anziché scemarne l’importanza scientifica, forse l’accresce”, su cui F. Amarelli, “L’insegnamento scientifico del diritto nella lettera di Vitoria Scialoja a Filippo Serafini, in INDEX 18 (1990), 59 ss., ove bibliografia.
Fanno eccezione il Sud Africa e la Scozia, dove ancora il diritto romano costituisce, in parte, il diritto vigente, i cui rispettivi ordinamenti giuridici sono significativamente definiti, dalla più autorevole dottrina, “mixed legal system” (Zimmermann, Roman law, contemporary law, european law, cit., 127).
G. Alpa, Il codice civile europeo: “pluribus unum”, in Contratto e Impresa Europa (1999), 695 ss.; R. Sacco, Il sistema del diritto privato europeo: le premesse per un codice civile europeo, in Il diritto privato europeo: problemi e prospettive (Atti del Convegno Internazionale 8-10.6.1989 Macerata), Milano 1993, 87 ss.; C.A. Cannata, L’unificazione del diritto europeo, la scienza giuridica ed il metodo storico comparatistico, in L. Vacca, Vendita e trasferimento della proprietà nella prospettiva storico comparatistica, Torino 1997, 12 ss.; E. Ioriatti Ferrari, Codice civile europeo. Il dibattito, i modelli, le tendenze, Padova 2006, pag. 17 che riferisce, con ampia bibliografia, la teoria in base alla quale l’unificazione del sistema giuridico debba promanare dall’apporto della scienza giuridica romana (sistema “bottom up”), in contrapposizione a una più rigida ipotesi di uniformità che dovrebbe derivare da un atto normativo superiore (sistema “rule oriented” e “top down”).
R. Zimmermann, Civil Code and Civil Law: the “Europeanization” of Private Law within the European Community and the Re-emergence of European Legal science, in Columbia Journal of Legal History (1995), 21 ss.
Zimmermann, Roman law, contemporary law, european law, cit. 187: “Legal history helps us to understand our modern law. It explains why the law has became what it is. Il lays open the premisses on which the modern law is based. It constitues a rich source of experience which is as valuable for the development of modern legal doctrine as for law reform. It may also reveal where a wrong turn has been taken and thus prevent us from repeating an error. Today, howewer, historical legal scholarship has acquired an added significance in view of the Europeanization of private law and private law scholarship. It enables us to see the common ground existing between our modern national legal system and to undertsand established differences…It constitues the foundation for scholarship in comparative law and paves the way towards re-establishing a European legal culture”. In senso analogo, dello stesso Autore, il saggio dal titolo “Diritto romano, diritto contemporaneo, diritto europeo: la tradizione civilistica oggi. Il diritto privato europeo e le sue basi storiche”, in Rivista di Diritto Civile, 2001, I, 703 ss.
L’obiettivo della scienza del diritto in ottica sovranazionale è, oggi, “the revival of the old idea of ius commune adapted to the modern world”: così R. David, The international unification of private law, in International Encyclopedia of Comparative Law, 2 (1971), cap. 5 § 8.
Ampia trattazione in P. Stein, Roman law in European history, che cito nella traduzione italiana, a cura di E. Cantarella, Milano 2001, pag. 157 ss.
Per un richiamo al “droit commun de l’humanitè”, cfr. A. Guarneri, Lineamenti di diritto comparato, Padova 2014, 43 [ora Lo scopo e la funzione (mission) della comparazione, in Scritti scelti, Napoli 2017, 239]. Ma vedi anche, in argomento, R. Sacco, Introduzione al diritto comparato, Torino 19925, 5: N. Irti, Le categorie giuridiche della globalizzazione, in Riv. Dir. Civ. 2002, I, 633 ss.; F. Galgano, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna 2005, 72 ss.
D. 1.1.9: Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur. Nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium civitatis est vocaturque ius civile, quasi ius proprium ipsius civitatis: quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur.
F. Casavola, Diritto romano, cit. 12, per i cui i romanisti (e, in generale, gli storici del diritto) “possono contribuire alla comparazione di antico e di moderno, a rivelare nella immutabilità del documento fondativo di ius commune, che è la pietrificazione giustinianea del diritto giurisprudenziale romano, la molteplicità delle interpretazioni di cui fu contesto il mondo della nostra civile comunicazione nella successione storica di diversi scenari culturali e politici”.
Gai, Inst. 1.1: “…populus itaque Romanus partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utitur…”.
In prospettiva analoga, si legga anche Ulpiano (D. 1.1.6): “Ius civile est, quod neque in totum a naturali vel gentium recedit, nec per omnia ei servit: itaque cum aliquid addimus vel detrahimus iuri communi, ius proprium, id est civile efficimus”.
L. Solidoro Maruotti, La tradizione romanistica nel diritto europeo. I. Dal crollo dell’Impero romano d’Occidente alla formazione dello ius commune, Torino 2001, 44 ss.
Sul significato di ius singulare, contrapposto a quello di ius commune, fondamentale il passo di Paolo (D. 1.3.16), per cui: “Ius singulare est quod contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium introductum est”.
Sulla distinzione, ancora e specialmente, Solidoro Maruotti, La tradizione romanistica nel diritto europeo, cit. 45, che opportunamente insiste sull’importanza del passo ulpianeo, tratto dal quaratancinquesimo libro ad edictum (D. 29.1.11 pr.), per cui, al valore universale dello ius commune, si contrappone un sistema applicabile ad una sola categoria di soggetti, nella specie i militari: “Ex militari delicto capite damnatis testamentum facere licet super bonis dumtaxat castrensibus: sed utrum iure militari an iure communi, quaeritur: magis autem est, ut iure militari eis testandum sit: nam cum ei quasi militi tribuatur ius testandi, consequens erit dicere iure militari ei testandum”.
In questa prospettiva, uno strumento indispensabile si rivela P. Sirena, F.P. Patti, R. Schulze, R. Zimmerman, Diritto privato europeo, Torino 2017 (spec. Prefazione ai “Testi di riferimento”): “A tale realtà normativa, si sono progressivamente aggiunti strumenti notevoli di consolidamento e di para-codificazione del nucleo di princîpi e di regole generali che sono condivisi dagli ordinamenti giuridici nazionali, principalmente come retaggio della tradizione civilistica basata sul diritto romano”.
Parla di “ius civile dell’Europa “comune”, R. Knütel, Diritto romano, diritto comune, diritto comunitario ovvero “ius civile” ed Europa comune, in INDEX 36 (2008), 41 ss.