Papers
Il Fondo di Garanzia per le PMI al Tempo del COVID-19
1. Introduzione
Durante la pandemia di COVID-19 uno dei temi più delicati affrontati dal legislatore, italiano come europeo, è la – ove generica, ove specifica – attenuazione degli effetti economici negativi dovuti all’emergenza sanitaria, così come lo stimolo ad una futura, auspicabile, crescita. Tra le conseguenze macroeconomiche negative vi è la diminuzione di liquidità delle imprese, effetto di vari fattori, tra cui le restrizioni di movimento delle persone fisiche – risultando in una contrazione della domanda effettiva – e le chiusure ex lege di certe filiere produttive ed esercizi commerciali.
Nella prassi, quando le imprese si ritrovano ad avere bassi livelli di liquidità a causa della perdita di reddito – e particolarmente vulnerabili al riguardo sono le piccole e medie imprese (PMI) – di frequente attingono all’istituto giuridico del contratto di finanziamento. Questo, che può essere di varia natura, consiste essenzialmente nell’ottenere mezzi finanziari da parte di un altro soggetto. Sovente utilizzato è il contratto – reale – di mutuo, regolato espressamente dal codice civile all’art. 1813, col quale “una parte [mutuante] consegna all'altra [mutuatario] una determinata quantità di danaro […] e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. Il mutuo, nella sua disciplina generale, si presuppone oneroso (c.d. mutuo feneratizio).[1] Ictu oculi i mutui risultano essere, dal punto di vista economico-aziendale, dei finanziamenti a titolo di capitale di terzi, in particolare di istituti di credito. Questi ultimi, in veste di mutuanti, si espongono al rischio di credito, ossia alla eventualità (rectius, probabilità) che il mutuatario – impresa – non adempia all’obbligazione contrattuale. L’inadempimento può avvenire in toto o parzialmente, o anche semplicemente non rispettando i tempi e modi di restituzione previsti negozialmente. Gli istituti di credito svolgono quindi, nella prassi, valutazioni del c.d. merito creditizio, ossia effettuano un giudizio di solvibilità della controparte volto ad asserirne il livello di affidabilità (c.d. classe di merito).
Data la particolare natura del mutuatario – impresa – la capacità di restituire il capitale e gli interessi è strettamente legata all’andamento economico della società,[2] sul quale influiscono variabili dipendenti dalla gestione dell’attività economica ma anche variabili esterne e indipendenti, come possono essere cicli economici negativi, i quali colpiscono indifferentemente molteplici settori e imprese (basti pensare, a titolo di esempio, alla crisi economico-finanziaria c.d. dei mutui subprime). Nell’ottica della banca finanziatrice, le prime sono affrontabili attraverso specifiche clausole contrattuali, quali i cc.dd. financial covenants. Questi, sviluppatisi nella prassi contrattuale nordamericana al pari di molti altri istituti oggi ampiamente utilizzati in Italia,[3] in nuce permettono al finanziatore di ingerirsi nella gestione dell’impresa, con attribuzione di certi diritti e poteri che, se violati, possono arrivare a consentire alla banca di attivare una clausola risolutiva espressa con decadenza del beneficio del termine e susseguente immediata esigibilità delle somme ancora dovute dal debitore.[4]
I covenants vengono ricondotti alla categoria delle garanzie cc.dd. atipiche, ferma restando la possibilità per l’istituto di credito di ottenere garanzie reali (rectius, diritti reali di garanzia), come ipoteche su cespiti immobiliari dell’impresa, o personali, come la fideiussione da parte di soci solvibili in ambito di impresa in forma societaria.[5]
Di fronte alla pandemia di COVID-19 soluzioni quali i covenants comunque assicurano una più attenta e conservativa gestione dell’impresa, ma non sono certo le garanzie più adatte all’uopo essendo l’emergenza epidemiologica una variabile esterna.[6]
Ipoteche e fideiussioni restano senza dubbio possibili, ma richiedono in primis la presenza di immobili o soggetti idonei, e in secondo luogo attente valutazioni da parte dell’istituto di credito, comprensive di diverse perizie, e dunque tempi non brevi. Al contrario, le ripercussioni sulle imprese dell’emergenza sanitaria rendono necessarie immediate iniezioni di liquidità.
Nella strutturazione di una risposta normativa all’emergenza sostanziale, un mezzo idoneo è stato individuato dal legislatore in una particolare tipologia di rapporto trilatero tra Stato, banche e imprese. In questo senso il Governo ha ritenuto di intervenire per incentivare le banche a fornire finanziamenti, offrendo, a certe condizioni, garanzie pubbliche fino al 100%. Di fatto, così facendo, lo Stato solleva dal rischio di credito le banche, che vedono in esso un garante solido e fortemente solvibile, salvo default del Paese. Nell’ottica emergenziale si è ritenuto di favorire automatismi e soluzioni cc.dd. a pioggia, che consentono di intervenire rapidamente. Tuttavia, interventi del genere portano con sé le loro problematiche genetiche: impediscono di concentrare gli sforzi nei settori più in crisi e rendono verosimilmente possibili casi di moral hazard.[7]
2. Disciplina temporanea del Fondo
In ragione del veloce dilagare della pandemia di COVID-19, da un punto di vista legislativo lo strumento che ha trovato predominante utilizzo è il decreto legge. Questo, infatti, è di per sé progettato per situazioni di straordinaria necessità ed urgenza, per quanto resti opinabile che il loro utilizzo negli ultimi decenni sia stato limitato a tali contesti.[8]
In primo luogo, col D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) il Governo ha potenziato il Fondo centrale di garanzia per le PMI e per i Professionisti. Questo è uno strumento istituito con Legge 662/1996 art. 2, comma 100, ed è operativo dal 2000.[9] Il Fondo si occupa, utilizzando risorse statali ed europee, di fornire agevolazioni del Ministero dello sviluppo economico nella forma di garanzie attivabili a fronte di finanziamenti stipulati con banche, società di leasing e altri intermediari finanziari.[10]
L’art. 49 del suddetto decreto ha introdotto, per un periodo limitato a nove mesi, diverse novità. In particolare: la gratuità della concessione della garanzia, l’elevazione dell’importo massimo garantito per singola impresa a 5 milioni di euro (contro i precedenti 2,5), l’ammissibilità alla garanzia delle operazioni di rinegoziazione dei finanziamenti erogati dalla stessa banca e l’estensione della durata della garanzia per i finanziamenti, già garantiti, che vedono una sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della quota capitale, purché in connessione agli effetti della pandemia.[11]
In secondo luogo, l’art. 13 del D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità), comma dodicesimo, ha abrogato espressamente il sopra enucleato art. 49 del D.L. 18/2020, riprendendone però le misure con ulteriori estensioni e rafforzamenti, semplificando l’accesso al fondo. È opportuno sottolineare che anche questo secondo intervento normativo è connotato da temporaneità, restando una deroga alla disciplina ordinaria del Fondo di cui alla L. 662/1996 fino al 31 dicembre 2020.[12]
L’art. 13 del Decreto Liquidità innalza le soglie percentuali di garanzia pubblica massima, arrivando al 100% per i finanziamenti inferiori a 25.000 euro, e amplia la platea dei soggetti idonei: non esclusivamente le PMI, bensì, ex art. 13 comma primo lettera b), tutte le imprese con meno di 500 dipendenti.[13]
Inoltre, in sede di conversione del Decreto Liquidità (in Legge 40/2020) sono state apportate alcune modifiche: in presenza di tre soglie di prestiti – ossia 25.000, 800.000 e 5 milioni di euro – il legislatore ha innalzato la prima soglia a 30.000 euro e, per quella, ha esteso la durata massima, che passa da 6 anni a 10 anni, sempre comprensivi di un preammortamento biennale.[14] Ancora: l’Allegato alla legge contiene un ampliamento della platea beneficiaria, comprendendo le associazioni professionali e le società tra professionisti, nonché gli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.[15]
Infine, il D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) amplia nuovamente l’elenco di categorie idonee, comprendendo novità all’interno di due tipologie, ma limitatamente alla prima soglia di garanzia, ossia 30.000 euro. Vengono infatti inclusi gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, e, con riguardo alle attività finanziarie ed assicurative, si apre a tutte le imprese individuali, i professionisti e gli studi professionali che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative, in aggiunta a ciò di cui all’Allegato della L. 40/2020.[16]
È da rimarcare la temporaneità di queste novelle. Tuttavia, si profila una proroga nel disegno di legge di Bilancio 2021, che prolungherebbe la disciplina straordinaria fino al 30 giugno 2021.[17]
3. Requisiti oggettivi e soggettivi per la malleveria
Il finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI vede quindi come principali beneficiari imprenditori di piccole e medie dimensioni, persone fisiche esercenti arti o professioni, società tra professionisti – fenomeno di società senza impresa – e agenti di assicurazione. Questi soggetti dovranno dichiarare, tramite autocertificazione del titolare o del legale rappresentante, l’avvenuto danneggiamento della loro attività come conseguenza diretta del propagarsi dell’epidemia in corso, tendenzialmente risultante in carenze di liquidità.
Il legislatore individua tuttavia dei limiti riguardanti fattori che incidono sul merito creditizio. Infatti, secondo il comma quarto dell’art. 56 del Decreto Cura Italia, convertito in L. 27/2020, conditio sine qua non del finanziamento è che i soggetti richiedenti non abbiano esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate. Queste si distinguono in tre sottoclassi. In primo luogo le sofferenze, ossia “il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili”.[18] La seconda categoria è quella delle inadempienze probabili, ossia linee di credito per le quali l’intermediario finanziario con propria valutazione, indipendentemente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati, reputa come improbabile che le obbligazioni da esse scaturenti siano integralmente adempiute dal debitore senza l’escussione di eventuali garanzie.[19] Infine le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, ossia “esposizioni creditizie per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti”.[20]
Il momento di analisi della presenza di questi ultimi requisiti è naturalmente la data di richiesta del finanziamento. Sono tuttavia ammessi beneficiari che presentino esposizioni classificate, secondo la sopracitata disciplina della Banca d’Italia dettata tramite circolare 272/2008 parte B paragrafo 2, come unlikely to pay o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate purché a suddetta data non siano più classificabili come deteriorate ai sensi del regolamento EU 575/2013 (“CRR”) all’art. 47-bis paragrafo quarto, ossia se sono compresenti i tre seguenti requisiti.[21] In primis, l’esposizione deve soddisfare i criteri applicati dall’ente affinché l’esposizione possa cessare di essere classificata come esposizione che ha subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile e come esposizione in stato di default ai sensi dell’art. 178. In secondo luogo, la situazione del debitore deve essere migliorata in tale misura da rendere l’ente certo che vi sarà il rimborso integrale alla scadenza. Infine, il debitore non deve avere importi arretrati da più di 90 giorni.[22]
Come accennato supra, il prestito che la garanzia coprirà vede una prima soglia massima generale pari a 30.000 euro. L’importo effettivo sarà calcolato in misura del 25% dei ricavi dell’attività nell’anno 2019.[23] È liberamente percorribile un’alternativa a questo metodo di calcolo, basata sul doppio della spesa salariale sostenuta nell’anno 2019 comprensiva di oneri dovuti agli enti previdenziali ed assicurativi e del costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti.[24]
Il finanziamento è previsto per una durata massima di 10 anni.[25] Inoltre, è stato chiarito dalla Associazione Bancaria Italiana (ABI) che i suddetti finanziamenti per essere coperti da garanzia devono necessariamente prevedere un periodo di preammortamento biennale dalla erogazione degli stessi, ovverosia un periodo nel quale i clienti non saranno tenuti alla restituzione del capitale, bensì solo degli interessi, come infatti previsto ex art. 13 comma primo lettera m) del Decreto Liquidità.[26] La ratio sottostante, con nuances di favor del legislatore nei confronti delle imprese, è consentire un minore onere iniziale in capo ad esse, così da permettergli di avere una maggiore liquidità nell’immediato e, dunque, meglio perseguire i fini della novella.
Il tasso di interesse che si applicherà al mutuo deve tenere conto “della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria” e non dovrà essere superiore al “tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento”.[27]
Inoltre, sono presenti nel Decreto Liquidità due ulteriori soglie di prestito: fino a 800.000 euro e fino a 5 milioni di euro. Nel primo caso si riserva l’accesso alle imprese che sono posizionate al di sotto della soglia dei 3,2 milioni di euro di fatturato e che abbiano meno di 500 dipendenti. Queste potranno avere accesso al finanziamento con lo Stato garante al 90% ed un terzo soggetto, quali i consorzi fidi privati (Confidi), al 10%.[28]Infine, il prestito fino a 5 milioni di euro è garantito anch’esso al 90% dallo Stato, ed è indirizzato a imprese con meno di 500 dipendenti. L’ammontare finanziato deve essere al massimo pari al 25% dei ricavi del 2019. In alternativa è possibile accedervi per un ammontare non superiore al doppio della spesa per i salari sostenuta nel 2019, comprensiva degli oneri sociali e del costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti.[29]
Dalla garanzia risultano inevitabilmente escluse le imprese che hanno per intero utilizzato la capacità di accesso al Fondo, pari a 5 milioni di euro.[30]
4. Litigiosità della normativa
Nel corso dei mesi si sono dipanate diverse vicende processuali tra imprese e banche relativamente al rigetto da parte di queste ultime di talune domande di finanziamento connesse alla garanzia fin qui enucleata.
Alcuni soggetti privati, infatti, hanno ritenuto che l’art. 13 del Decreto Liquidità – e in precedenza l’art. 56 del Decreto Cura Italia – ponesse in capo a loro il potere (stricto sensu) di ottenere il finanziamento della banca dietro mera presentazione di una autocertificazione sui ricavi, senza – secondo loro – potere la banca opporre una valutazione negativa del merito creditizio.
Le sopracitate novelle prevedono in effetti un procedimento alquanto semplice e immediato in tema di ottenimento della garanzia. È infatti richiesto che l’impresa, per ottenere che il finanziamento sia coperto da garanzia, autocertifichi l’avvenuto danneggiamento della propria attività economica in conseguenza dell’epidemia di COVID-19. Al di sotto della prima soglia di credito la banca potrà a quel punto, dopo la sola verifica formale dei requisiti di ammissibilità, procedere anche senza aspettare l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo, essendo il rilascio della garanzia automatico e gratuito.[31]
Tuttavia, la lettera della legge non è chiara riguardo alla presenza di una restrizione alla facoltà della banca di eseguire comunque una valutazione di merito creditizio, e dunque potenzialmente rigettare la domanda di finanziamento.
Alcuni aspiranti mutuatari che si sono visti opporre il rifiuto dell’istituto di credito hanno susseguentemente adito l’autorità giudiziaria ex. art. 700 c.p.c. domandando quindi un provvedimento giudiziale cautelare d’urgenza che obbligasse il rigettante a fornire i mezzi finanziari richiesti.[32]
La questione ha visto, in alcuni casi concreti, un virgulto di giurisprudenza nelle aule dei tribunali di primo grado.
Una pronuncia giudiziale, nella forma di ordinanza, del Tribunale di Caltanissetta dell’8 luglio 2020 ha ritenuto negata dalla lettera della legge la facoltà in capo alle banche di vagliare il merito creditizio dei richiedenti finanziamento dietro garanzia ex Decreto Liquidità. Il giudice ha ritenuto presente oltre al fumus boni iuris anche il periculum in mora e ha dunque ordinato l’erogazione del finanziamento.[33]
Va ricordato che la dimostrazione dell’imminente danno, in tema di obbligazioni pecuniarie, non può essere raggiunta dalla mera diminuzione patrimoniale richiesta come presupposto per la garanzia pubblica, bensì è necessario dimostrare che dal prolungarsi della situazione fattuale il ricorrente subirebbe un pregiudizio grave e irreparabile che vede come antecedente logico necessario l’adempimento oggetto di cautelare.[34] In particolare, l’irreparabilità va intesa come considerevole scarto tra il beneficio fruibile mediante l’immediato soddisfacimento ed i risultati raggiungibili con i rimedi ordinari.[35]
Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 2 ottobre 2020, di fronte a un attore – società di capitali – richiedente una rinegoziazione coperta da garanzia come prevista dall’art. 13, si è espresso affermando che “la norma va interpretata nel senso che alla banca non è stato sottratto il diritto di accettare o meno la rinegoziazione in relazione alla valutazione del merito creditizio, tanto più considerando che tale valutazione è doppiamente necessaria al fine di garantire non solo gli interessi della banca ma il buon uso del denaro pubblico, di cui la predetta disposizione consente l’utilizzo e la destinazione, secondo apprezzamento squisitamente fondato sull’affidabilità e solidità dell’operatore economico”. Il Tribunale ritiene dunque che le banche preservino – anche di fronte all’introduzione dell’art. 13 – il diritto insindacabile di valutazione del merito creditizio, aggiungendo come, ove siano presenti limitazioni della libertà negoziale delle parti, queste devono essere espressamente previste, applicandosi altrimenti la disciplina generale e dovendosi escludere interpretazione estensiva – e a fortiori analogica – della disposizione normativa. Al contrario, pur prevedendo il nostro ordinamento delle limitazioni alla libertà negoziale, queste devono considerarsi norme eccezionali da interpretare restrittivamente.[36]
Infine, a questa ordinanza va affiancata – contrapponendosi più da vicino all’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta – una ordinanza del Tribunale di Napoli. Quest’ultimo ha rigettato una richiesta di provvedimento cautelare, che nell’accoglimento delle pretese attoree avrebbe coartato l’istituto di credito a concedere il finanziamento agevolato di 25.000 euro.[37] Il convenuto replicava alla domanda del ricorrente sostenendone la mancanza di fondamento e affermando il proprio diritto a sindacare il merito creditizio del richiedente, in ossequio al principio di sano e prudente svolgimento dell’esercizio dell’attività creditizia, a prescindere dalla possibilità di accesso alla malleveria del Fondo di Garanzia. L’organo giudicante sottolinea anch’esso il principio di libertà negoziale delle parti, che va inserito nel contesto di specie, dove l’istituto di credito deve comunque attenersi a criteri di diligenza professionale, restando, in difetto, potenzialmente esposto al rischio di perdere la garanzia di Stato e di essere chiamato a rispondere, virtualmente, per quanto attiene ai reati fallimentari e per responsabilità extracontrattuale.[38] Il Tribunale nel caso di specie, escludendo il fumus boni iuris, rigettava con provvedimento la domanda attorea, senza mancare di far intravedere il rischio di spreco del denaro pubblico ove non si affianchi una valutazione creditizia agli interventi cc.dd. a pioggia.[39]
5. Conclusioni
Il legislatore, nel decidere come rispondere alle difficoltà poste da un evento eccezionale quale è la presente pandemia, ha implementato, tra le molte, scelte indirizzate al sostegno delle variegate attività economiche. L’ampliamento e potenziamento del Fondo è, in particolare per la realtà delle PMI, un importante strumento che permette la iniezione di risorse vitali. Al 2 dicembre 2020 sono pervenute, per le sole garanzie fino a 30.000, più di un milione di domande.[40] Se ciò di cui al disegno di legge di bilancio 2021 sarà promulgato, l’estensione temporale si amplierà notevolmente e dunque si permetterà a diverse altre realtà imprenditoriali colpite dall’emergenza una continuità, che altrimenti avrebbe sofferto di una soluzione.
Questo intervento non ha mancato di sollevare le criticità che qualsivoglia normativa comporta, specialmente se non cristallina: dubbi interpretativi che vedono soluzioni giurisprudenziali contrastanti e che, data la temporaneità dei provvedimenti, difficilmente vedranno il formarsi in tempo utile di una solida dottrina e giurisprudenza. Avendo prospettato alcune opposte soluzioni messe in campo da giudici di primo grado, si ritiene che la posizione più condivisibile, segnatamente in un’ottica di risparmio del denaro pubblico, di libertà negoziale delle parti e comunque considerando l’esigenza di erogazione rapida e pervasiva di liquidità, sia quella che ritiene presente in capo alle banche la facoltà, e non l’obbligo, di procedere ai finanziamenti. In ogni caso, di fronte al prolungamento della emergenza, risolutore sarebbe un intervento del legislatore.
* Studente al V anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università Bocconi.
[1] Codice civile, articolo 1815, Interessi.
[2] Ove trattasi di impresa in forma societaria.
[3] A titolo di esempio: leasing e factoring.
[4] M. Cisolla, ‘COVID-19, deterioramento del merito creditizio e finanziamenti garantiti da covenants’, Diritto Bancario, 30 aprile 2020, disponibile su https://www.dirittobancario.it/approfondimenti/credito/covid-19-deterioramento-del-merito-creditizio-e-finanziamenti-garantiti-da-covenants
[5] ibid.
[6] Nella prassi, sovente si utilizzano i cc.dd. waivers, modifiche bilaterali del contratto di finanziamento che rimodulano in particolare i covenants.
[7] A. Toniolo, ‘Covid-19: garanzia pubblica sui prestiti bancari alle pmi e conversione in finanziamenti a fondo perduto. Un confronto tra Italia e US.’, Diritto Bancario, 14 maggio 2020, disponibile su http://www.dirittobancario.it/content/covid-19-garanzia-pubblica-sui-prestiti-bancari-alle-pmi-e-conversione-finanziamenti-fondo-perduto-un-confronto
[8] Costituzione, articolo 77.
[9] Ministero dello sviluppo economico, ‘Fondo di Garanzia per le PMI’, disponibile su https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi
[10] Ministero dello sviluppo economico, Fondo di Garanzia, disponibile su https://www.fondidigaranzia.it/conosci-il-fondo/
[11] D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in materia di “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
[12] D. L. 8 aprile 2020, n. 23, in materia di “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.
[13] ibid.
[14] L. 5 giugno 2020, n. 40, in materia di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.
[15] ibid.
[16] D. L. 14 agosto 2020, n. 104, in materia di “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”.
[17] A. Bonifazi, ‘La legge di Bilancio 2021 proroga le garanzie del Fondo PMI’, Ipsoa quotidiano, 20 novembre 2020, disponibile su
https://www.ipsoa.it/documents/finanziamenti/imprenditoria/quotidiano/2020/11/20/legge-bilancio-2021-proroga-garanzie-fondo-pmi
[18] Banca d’Italia, circolare 30 luglio 2008, n.272, “Matrice dei conti”.
[19] ibid.
[20] ibid.
[21] Banca d’Italia, circolare 272/3008. Si veda anche Regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/630.
[22] Regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/630.
[23] Art. 13 comma primo lettera m) del D. L. 23/2020.
[24] ibid.
[25] L. 40/2020, Allegato.
[26] ABI, comunicato stampa 16 aprile 2020, si veda anche D.L. 23/2020.
[27] Art. 13 comma primo lettera m) del D. L. 23/2020.
[28] M. Bonucci, ‘Come il coronavirus cambia il Fondo di garanzia per le PMI’, FASI, 17 novembre 2020, disponibile su https://www.fasi.biz/it/notizie/approfondimenti/21849-come-il-coronavirus-cambia-il-fondo-di-garanzia-per-le-pmi.html.
[29] ibid. Si veda anche art. 13 comma primo lettera c) numero 1 D. L. 23/2020.
[30] Ministero dello sviluppo economico, Fondo di garanzia, disponibile su https://www.fondidigaranzia.it/dl-liquidita-le-misure-per-il-fondo-di-garanzia/.
[31] F. Sorge, ‘Finanziamenti garantiti al 100%: ampliata la platea di beneficiari’, Finanziamenti News, 19 novembre 2020, disponibile su https://www.finanziamentinews.it/article/14157/finanziamenti-fino-25mila-euro-chiarimenti.
[32] Codice di procedura civile, articolo 700, Condizioni per la concessione.
[33] Redazione Giornale Nisseno, ‘Pronuncia del Tribunale di Caltanissetta in merito ai finanziamenti alle imprese causa Covid’, Giornale Nisseno, 22 ottobre 2020, disponibile su https://www.giornalenisseno.com/pronuncia-del-tribunale-di-caltanissetta-in-merito-ai-finanziamenti-alle-imprese-causa-covid/.
[34] Tribunale di Bologna, sez. III civile, 2 ottobre 2020, n. r.g. 9552/2020.
[35] P. Balducci, ‘Il ricorso ex art. 700 c.p.c.: la tutelabilità dei diritti patrimoniali’, IusLetter, 21 settembre 2015, disponibile su https://iusletter.com/archivio/il-ricorso-ex-art-700-c-p-c-la-tutelabilita-dei-diritti-patrimoniali/
[36] Tribunale di Bologna, sez. III civile, 2 ottobre 2020, n. r.g. 9552/2020.
[37] S. Santi, ‘Decreto Liquidità: l’imprenditore può chiedere un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. per ottenere l’erogazione del finanziamento negato dalla banca nonostante la garanzia statale?’, Diritto.it, 26 agosto 2020, disponibile su https://www.diritto.it/decreto-liquidita-limprenditore-puo-chiedere-un-provvedimento-cautelare-ex-art-700-c-p-c-per-ottenere-lerogazione-del-finanziamento-negato-dalla-banca-nonostante-la-garanzia-stata/.
[38] ibid.
[39] ibid.
[40] Ministero dello sviluppo economico, Fondo di garanzia, disponibile su https://www.fondidigaranzia.it/